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Sez. 1, Sentenza n. 487 del 21/01/1981 (Rv. 410959 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - IMPRESA ELETTRICA NON APPARTENENTE A SOCIETA QUOTATA IN BORSA E NON TENUTA ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA MEDIA ARITMETICA TRA IL VALORE DI STIMA ANALITICA DEGLI IMPIANTI ED IL VALORE OTTENUTO MEDIANTE LA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - VALORE DI AVVIAMENTO - CONSIDERAZIONE AUTONOMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410959-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - IMPRESA ELETTRICA NON APPARTENENTE A SOCIETA QUOTATA IN BORSA E NON TENUTA ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA MEDIA ARITMETICA TRA IL VALORE DI STIMA ANALITICA DEGLI IMPIANTI ED IL VALORE OTTENUTO MEDIANTE LA CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO - VALORE DI AVVIAMENTO - CONSIDERAZIONE AUTONOMA - ESCLUSIONE.*

Se, ai fini della Determinazione dell'indennizzo per la nazionalizzazione d'impresa elettrica non appartenente a societa quotata in borsa e non tenuta alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n 191, viene adottato il criterio della media aritmetica fra il valore di stima analitica degli impianti ed il valore ottenuto mediante la capitalizzazione del reddito, non e consentito considerare autonomamente, in siffatta Determinazione, anche il valore di avviamento, che e gia incluso nel secondo elemento di tale media, basato sul reddito e, quindi, comprensivo della capacita produttiva dell'azienda. Ne e possibile il calcolo separato del valore di avviamento ai limitati effetti del computo del prevedibile reddito futuro dell'impresa, poiche l'art 3 del DPR 25 febbraio 1963, n 138, ancora la valutazione delle imprese elettriche del tipo suindicato assoggettate a nazionalizzazione al contenuto delle scritture contabili al 31 dicembre 1960 o, in Mancanza, ad ogni altro elemento utile allo scopo riferibile alla stessa epoca, impedendo, pertanto, di prendere in esame eventuali maggiori redditi futuri. (V 75/79, mass n 396113, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)