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Sez. L, Sentenza n. 1342 del 08/04/1977 (Rv. 385050 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - CONCETTO DI TRASFERTA - REQUISITI - VIAGGIATORE PIAZZISTA - INAPPLICABILITA - COLLABORATORE ESTERNO DELL'IMPRESA - INDENNITA DI TRASFERTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385050-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA E MISSIONE (CHILOMETRAGGIO) - CONCETTO DI TRASFERTA - REQUISITI - VIAGGIATORE PIAZZISTA - INAPPLICABILITA - COLLABORATORE ESTERNO DELL'IMPRESA - INDENNITA DI TRASFERTA - ESCLUSIONE.*

Il concetto di trasferta comporta la sussistenza di due requisiti: a) che il lavoro abituale si svolga nella Sede di normale svolgimento dell'attivita lavorativa; b) la provvisorieta dell'invio del dipendente in una Sede diversa per l'attuazione di particolari esigenze di servizio. Conseguentemente, non puo parlarsi di trasferta nel caso del viaggiatore piazzista, per il quale la prestazione di lavoro fuori Sede costituisce l'elemento essenziale e caratterizzante del rapporto, ne puo ipotizzarsi la corresponsione di indennita di trasferta o di missione a chi tecnicamente non puo considerarsi dipendente in trasferta, bensi collaboratore esterno dell'impresa. (V 2385/66, mass n 324624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)