Sez. L, Sentenza n. 7333 del 12/12/1983 (Rv. 431929 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - IMPIEGATI AGRICOLI CON MANSIONI ANCHE MANUALI - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE I.N.A.I.L. ED E.N.P.A.I.A. - COESISTENZA - RAPPORTO - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 38 E 53 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - IMPIEGATI AGRICOLI CON MANSIONI ANCHE MANUALI - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE I.N.A.I.L. ED E.N.P.A.I.A. - COESISTENZA - RAPPORTO - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 38 E 53 COST. - ESCLUSIONE.*
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro degli impiegati agricoli con mansioni anche manuali, la soluzione del problema derivante dalla coesistenza delle assicurazioni sociali obbligatorie i.N.A.I.L. ed e.N.P.a.I.A. È apprestata dall'art. 4 del regolamento del 1947 della cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, tuttora in vigore in forza della legge n. 1655 del 1962 (istitutiva dell'e.N.P.a.I.A.), a termini del quale tale ente deve erogare all'infortunato la differenza tra l'indennizzo a suo carico e quello corrisposto dall'i.N.A.I.L., ove il secondo sia meno elevato: con la conseguenza che, se il trattamento erogato dall'Assicurazione generale è superiore a quello di spettanza dell'Assicurazione speciale, nulla è dovuto dall'e.N.P.a.I.A. E che quando, per qualsiasi motivo (ad es., Mancanza dell'occasione di lavoro), l'Assicurazione generale non è operativa, è pienamente applicabile l'Assicurazione speciale, che non pone distinzioni sui tipi di infortuni indennizzabili. Siffatta interpretazione non contrasta né con l'art. 3 cost., in quanto alla doppia contribuzione gravante sugli impiegati agricoli, rispetto a quelli dell'industria, corrisponde una più intensa tutela assicurativa e, d'altronde, il trattamento degli impiegati agricoli svolgenti attività manuale e di quelli che non la svolgono è, in ordine al rischio professionale, assolutamente identico; né con l'art.38 cost., poiché il diritto ivi attribuito ai lavoratori a "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio" non è leso da un sistema palesemente diretto ad ampliare la tutela assicurativa; né con l'art. 53 cost., dato che l'indicata contribuzione è commisurata alle prestazioni previdenziali e comunque, anche se sperequata, non riconducibile alla nozione di tributo per il nesso di sinallagmaticità con dette prestazioni. (Conf 2352/83, mass n 427210 sulla prima parte; (Conf 632/81, mass n 411123, sulla prima parte; (Conf 3765/78, mass n 393294; (Conf 2889/75, mass n 376932).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 53, Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 1, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 9 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 28/07/1967 num. 1002 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)