Sez. L, Sentenza n. 2352 del 31/03/1983 (Rv. 427210 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - E.N.P.A.I.A. - INFORTUNI SUL LAVORO - DIRIGENTI ED IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI - COESISTENZA DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE I.N.A.I.L. ED E.N.P.A.I.A. - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - E.N.P.A.I.A. - INFORTUNI SUL LAVORO - DIRIGENTI ED IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI - COESISTENZA DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE I.N.A.I.L. ED E.N.P.A.I.A. - CRITERI.*
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro (che sono anche infortuni professionali) subiti da dirigenti ed impiegati agricoli e forestali con mansioni anche manuali, la soluzione del problema derivante dalla coesistenza delle assicurazioni sociali obbligatorie i.N.A.I.L. ed e.N.P.a.I.A. È apprestata dall'art. 4 del regolamento del 1947 della cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali recepito dalla legge n. 1655 del 1962 (istitutiva dell'e.N.P.a.I.A.), a termini del quale tale ente deve erogare all'infortunato la differenza tra l'indennizzo a suo carico e quello erogato dall'i.N.A.I.L., ove il primo trattamento sia più elevato del secondo: con la conseguenza che, se il trattamento erogato dall'Assicurazione generale è superiore a quello di spettanza dell'Assicurazione speciale dell'e.N.P.a.I.A., nulla è dovuto da quest'ultimo ente e che, se, per qualsiasi motivo, nulla viene erogato dall'Assicurazione generale, riprende piena operatività l'Assicurazione speciale, la quale non pone distinzioni sui tipi di infortuni (professionali ed extraprofessionali) indennizzabili. (V 632/81, mass n 411123; (V 3765/78, mass n 393294; (V 2889/75, mass n 376932; (V 1680/50).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 1, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 28/07/1967 num. 1002 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)