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Sez. L, Sentenza n. 632 del 27/01/1981 (Rv. 411123 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI SVOLGENTI OPERA MANUALE - SOPRAVVENUTA ISTITUZIONE DELL'ENPAIA PER I DIPENDENTI SVOLGENTI OPERA NON MANUALE NEL SETTORE AGRICOLO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411123-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI SVOLGENTI OPERA MANUALE - SOPRAVVENUTA ISTITUZIONE DELL'ENPAIA PER I DIPENDENTI SVOLGENTI OPERA NON MANUALE NEL SETTORE AGRICOLO - ININFLUENZA.*

L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti svolgenti opera manuale nel settore agricolo, e gestita, con carattere di obbligatorieta, dall'Inail, ai sensi dell'art 18 del RD 17 agosto 1935 n 1765 (ora art 4 del DPR 30 giugno 1965, n 1124), anche dopo l'istituzione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) disposta con la legge 29 novembre 1962, n 1655; quest'ultimo ente, infatti, provvede solo all'Assicurazione dei dipendenti prestanti opera non manuale, i quali, secondo la precedente legislazione, rimanevano del tutto privi di tutela infortunistica. (V 3765/78, mass n 393294; (Conf 2889/75, mass n 376932).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, Regio Decr. 14/07/1937 num. 1485, Legge 29/11/1962 num. 1655 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)