Sez. 1, Sentenza n. 5463 del 20/10/1982 (Rv. 423231 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - VALUTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DIVERSAMENTE DALLE PARTI - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - VALUTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DIVERSAMENTE DALLE PARTI - ERRORE DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli Atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi Atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Tale errore, pertanto, non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia interpretato la domanda in modo più o meno ampio rispetto alla formulazione della parte, oppure abbia omesso di esaminare le prove offerte, o le abbia erroneamente valutate, traducendosi siffatte doglianze in censure di errori di giudizio, esorbitanti dall'ambito della impugnazione per revocazione e denunziabili solo con ricorso per Cassazione, nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. (V 3388/82, mass n 421364; (V 2614/82, mass n 420465; (V 3143/81, mass n 413711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)