Sez. L, Sentenza n. 5077 del 07/09/1988 (Rv. 459862 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO - DEI PROPOSTI O ADDETTI - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO - DEI PROPOSTI O ADDETTI - RIVALSA DELL'INAIL - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
L'Azione proposta dall'Inail contro i lavoratori, diversi dallo infortunato, responsabili dell'illecito compiuto in esecuzione del lavoro cui erano preposti o addetti, oltre che contro il datore di lavoro, trova il suo fondamento nella disciplina speciale di cui agli artt. 10 e 11 DPR n. 1124 del 1965, e non nell'art. 1916 cod. civ., giacché, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, la loro responsabilità, è ricollegabile alla loro condotta illecita quali organi o strumenti a mezzo dei quali l'impresa avrebbe commesso la denunciata violazione delle norme antinfortunistiche, nello svolgimento di attività inerenti ad un rapporto di lavoro. Consegue che al suo riguardo trova applicazione la speciale prescrizione triennale di cui all'art. 112 T.U. N. 1124 del 1965 e non già quella quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ.. (V 1097/87, mass n 450658; (V 2463/83, mass n 427333).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)