Sez. L, Sentenza n. 7532 del 13/08/1996 (Rv. 499204 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Infortunio di dipendente di società di capitali - Azione dell'I.N.A.I.L. contro il responsabile dei lavori - Surrogazione ex art. 1916 cod. civ. - Configurabilità - Azione di regresso ex art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Esclusione - Conseguenze - Competenza del pretore del lavoro - Esclusione - Competenza del giudice civile secondo il valore della causa - Sussistenza - Fattispecie relativa ad azione giudiziaria promossa solo nei confronti del preposto ai lavori.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Con riferimento ad una società a responsabilità limitata, avente piena autonomia patrimoniale, unica titolare del rapporto giuridico previdenziale con l'I.N.A.I.L. per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è, quale datrice di lavoro, la società stessa, con la conseguenza che l'azione proposta dall'I.N.A.I.L., a seguito dell'infortunio di un dipendente, contro la persona fisica responsabile dei lavori è correttamente qualificabile quale azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ., e non quale azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Per la stessa azione, quindi, non è competente il pretore in funzione di giudice del lavoro, ma il giudice civile identificato secondo il valore della causa. (Nella specie l'azione non era stata promossa anche nei confronti della società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)