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Sez. 1, Sentenza n. 6779 del 30/12/1981 (Rv. 417670 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VENDITA - PREZZO - SIMULAZIONE - PROVA - PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL PREZZO REALMENTE VOLUTO DALLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - DATA CERTA DEL DOCUMENTO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417670-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - VENDITA - PREZZO - SIMULAZIONE - PROVA - PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL PREZZO REALMENTE VOLUTO DALLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - DATA CERTA DEL DOCUMENTO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NECESSITÀ.*

Poiché a norma dell'ultima parte dell'art. 2704 cod. civ. la data della scrittura privata non autenticata è certa e computabile dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento contenente tale scrittura, è opponibile al fallimento, che agisce in revocatoria, la simulazione sul prezzo della vendita mediante la produzione di un documento contenente l'indicazione del prezzo realmente voluto dai contraenti, e perciò in contrasto con quello risultante dall'atto simulato, oppure contenente la sola prova dei pagamenti reali effettivamente eseguiti e riguardanti il prezzo dissimulato, purché di tali documenti sia possibile stabilire 6'anteriorità della loro formazione rispetto alla dichiarazione di fallimento anche attraverso Atti o fatti esterni al documento mediante un collegamento di prova logica. (V 1216/77, mass n 384886).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)