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Sez. 3, Sentenza n. 23226 del 22/04/2004 Cc. (dep. 18/05/2004) Rv. 229462 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Ordine di rimessione in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione del ripristino - Legittimità - Limiti all'esecuzione - Impossibilità giuridica - Necessità di autorizzazione paesistica - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229462-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena inflitta per la violazione dell'art. 1 sexies del D.L. n. 312 del 1985, l'inadempimento non può essere legittimamente giustificato in relazione alla presunta necessità del rilascio dell'autorizzazione paesistica per l'attività demolitoria, giacché tale attività di natura amministrativa ripristinatoria è volta all'effettivo recupero dello status quo ante e non implica solitamente alcuna trasformazione ambientale, ed è finalizzata a rimuovere le conseguenze della pregressa trasformazione illecita, eliminando il "vulnus" arrecato al preesistente assetto paesaggistico-territoriale, eccetto il caso in cui, per l'irreversibilità della compromissione dell'ambiente, si imponga una nuova sistemazione dei luoghi con innovazioni che astrattamente possono compromettere i valori del paesaggio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)