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Sez. 2, Sentenza n. 10158 del 16/03/1982 Ud. (dep. 28/10/1982) Rv. 155870 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL REATO TENTATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155870-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL REATO TENTATO - CONDIZIONI.*

L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile al reato tentato solo se le modalità del fatto criminoso siano tali da fornire la certezza che il danno che ne sarebbe derivato sarebbe stato di speciale tenuità. (Conf mass n 151711; (Conf mass n 149056; (Conf mass n 147303).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)