Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 21/05/1986 (Rv. 446343 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MUTATIO LIBELLI - DIVIETO - CONSENSO ESPRESSO O IMPLICITO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MUTATIO LIBELLI - DIVIETO - CONSENSO ESPRESSO O IMPLICITO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Nel rito del lavoro, mentre è consentita - sia pure previa autorizzazione del giudice, il quale deve valutare la ricorrenza o meno di "gravi motivi", come prescritto dall'art. 420 cod. proc. civ. - la modificazione della domanda (emendatio libelli) non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova, per mutamento della causa petendi o del petitum, neppure con il consenso della controparte manifestato espressamente con la esplicita accettazione del contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito. (Conf 2843/84, mass n 434887; (Conf 5251/83, mass n 430135; (Conf 2186/83, mass n 427040).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)