Sez. 2, Sentenza n. 24 del 06/01/1982 (Rv. 417712 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA INTENTATA DAL VICINO CONTRO IL COSTRUTTORE PER LA RIDUZIONE IN PRISTINO O IL RISARCIMENTO DEL DANNO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO SULLA LEGITTIMITÀ DELLA LICENZA EDILIZIA - EFFICACIA - CONDIZIONE - PRINCIPIO DELLA DOPPIA TUTELA - NOZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIA INTENTATA DAL VICINO CONTRO IL COSTRUTTORE PER LA RIDUZIONE IN PRISTINO O IL RISARCIMENTO DEL DANNO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO SULLA LEGITTIMITÀ DELLA LICENZA EDILIZIA - EFFICACIA - CONDIZIONE - PRINCIPIO DELLA DOPPIA TUTELA - NOZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il giudicato amministrativo sulla legittimità della licenza edilizia fa stato anche nella successiva controversia civile, intentata dal vicino contro il costruttore per la riduzione in pristino o il risarcimento dei danni, unicamente se trattasi di licenza in deroga, ossia rilasciata dalla pubblica amministrazione nell'Esercizio del potere discrezionale, riconosciuto dal regolamento edilizio, di derogare alle norme generali dello stesso, nel qual caso il diritto del privato all'osservanza di tali norme si affievolisce e, quindi, può trovare tutela solo dinanzi al giudice amministrativo. In ogni altra ipotesi, invece, riprende vigore il principio della doppia tutela, secondo cui il privato che si pretenda danneggiato dalla violazione di norme edilizie può far valere, nei confronti del costruttore, il proprio diritto soggettivo al risarcimento del danno e, se si tratti di norme integrative del codice civile, alla riduzione in pristino, risultando irrilevanti nel relativo giudizio le questioni sull'esistenza e validità della licenza edilizia. (V 2974/77, mass n 386516; (V 3099/75, mass n 377201; (V 1832/73, mass n 364822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)