Sez. L, Sentenza n. 6989 del 17/12/1982 (Rv. 424649 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO APPLICABILE - APPARTENENZA ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - RILEVANZE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ CONCRETAMENTE ESERCITATA DALL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - ESERCIZIO DI DISTINTE ATTIVITÀ - CARATTERE AUTONOMO OVVERO NON AUTONOMO MA ACCESSORIO DI DETTE ATTIVITÀ - RISPETTIVI CRITERI DI APPLICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO APPLICABILE - APPARTENENZA ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - RILEVANZE - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ CONCRETAMENTE ESERCITATA DALL'IMPRENDITORE - NECESSITÀ - ESERCIZIO DI DISTINTE ATTIVITÀ - CARATTERE AUTONOMO OVVERO NON AUTONOMO MA ACCESSORIO DI DETTE ATTIVITÀ - RISPETTIVI CRITERI DI APPLICAZIONE.*
Ai fini dell'individuazione del contratto collettivo (anche di diritto comune) applicabile, l'appartenenza alla categoria professionale va determinata, ai sensi dell'art. 2070 cod. civ., non sulla base della specifica natura delle mansioni del lavoratore, ma sulla base dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Qualora costui eserciti attività plurime, è necessario accertare se esse, in riferimento all'oggetto della produzione, abbiano carattere autonomo oppure se, accanto ad una attività da considerarsi principale, esistano altre attività aventi, rispetto alla prima, carattere complementare ed accessorio: mentre, nella prima ipotesi, sono applicabili ai rispettivi rapporti di lavoro le norme collettive corrispondenti alle singole ed autonome attività, nella seconda, invece, trova applicazione (anche in ordine ai rapporti di lavoro relativi alle attività complementari ed accessorie) solo il contratto collettivo che regola l'attività principale. (Conf 4055/81, mass n 417712; (Conf 23/80, mass n 403386; (Conf 2853/79, mass n 399171).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)