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Sez. 3, Sentenza n. 908 del 02/02/1983 (Rv. 425666 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425666-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - NOZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Per attività pericolose - in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita - devono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. o da altre norme speciali (come quelle contro gli infortuni sul lavoro), ed altresì quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati o nella loro stessa natura. Lo stabilire se una determinata attività sia da qualificare pericolosa, per sua natura o per quella dei mezzi adoperati, è compito affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, secondo nozioni che rientrano nella comune esperienza. (V 542/82, mass n 418254, sulla prima parte; (Conf 1155/79, mass n 397365; (Conf 4110/78, mass n 393727, sulla prima parte; (Conf 261/77, mass n 383788, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)