Sez. 6, Sentenza n. 3402 del 09/09/1997 Cc. (dep. 06/10/1997) Rv. 209297 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Nuovi - Termine: prima dell'inizio della discussione - Presentazione nel corso della discussione - Nullità di ordine generale - Ragione: violazione del principio del contraddittorio.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
In tema di riesame delle misure cautelari come di ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti gli eventuali motivi nuovi vanno enunciati prima della discussione; in caso di deduzione tardiva, cioè nel corso della discussione, sussiste violazione del principio del contraddittorio sotto il profilo della partecipazione del pubblico ministero e, quindi, la nullità di ordine generale, di cui all'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., rilevabile anche d'ufficio
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)