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Sez. L, Sentenza n. 10636 del 09/05/2006 (Rv. 589019 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limite - Criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole - Rilevanza preminente - Sussistenza - Fattispecie relativa all'interpretazione di contratto collettivo per i dipendenti di imprese esercenti servizi postali in appalto con riferimento alle condizioni richieste per il riconoscimento dell'indennità di mensa.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589019-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in sede di giudizio di cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore preminente il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ., che impone di desumere la volontà dei contraenti come manifestata nella globalità delle clausole afferenti il contratto collettivo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa. (Nella specie, la S.C., in base al principio di cui in massima, ha confermato la sentenza impugnata, rilevando la rispondenza dell'inerente motivazione ai fondamentali canoni legali di ermeneutica contrattuale con riferimento all'interpretazione dell'art. 36 del contratto collettivo delle imprese esercenti servizi postali in appalto, sulla scorta del quale era stato ritenuto che il richiamo ad ogni giorno di prestazione lavorativa - operato con riguardo al negato riconoscimento del diritto ad un'indennità di mensa in favore dei lavoratori - andava inteso in relazione ad elementi da qualificarsi implicitamente presupposti e al disposto dell'art. 11 dello stesso c.c.n.l., il quale prevedeva varie modalità di organizzazione dell'orario che implicavano tutte il diritto ad una pausa, peraltro non retribuita, per il pranzo, rilevandosi, altresì, che il particolare orario di lavoro adottato nell'azienda comportava l'eliminazione del disagio connesso all'esigenza di dover consumare il pasto fuori casa, così attribuendosi alle previsioni contrattuali una connotazione di maggiore favore per i dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)