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Sez. L, Sentenza n. 5684 del 10/04/2003 (Rv. 562077 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO | Minaccia del datore di lavoro (preponente o committente) di risolvere il rapporto - Violenza morale idonea all'annullamento della rinunzia o transazione accettata dal prestatore di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562077-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO

Nei rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione, la minaccia del datore di lavoro (o del preponente, committente, ecc.) di risolvere il rapporto a tempo indeterminato intercorrente tra le parti, può determinare l'annullabilità, a norma dell'art. 1438 cod. civ., dell'atto negoziale alla cui conclusione il prestatore di lavoro si sia determinato in conseguenza di tale minaccia, anche quando non sussista un regime di stabilità del rapporto. In tal caso è configurabile il requisito dell'ingiustizia del vantaggio se il datore di lavoro (o il preponente, ecc.) mira ad ottenere dal prestatore di lavoro, mediante rinunzia o transazione, il sacrificio di diritti acquisiti, senza che sia necessario che il conseguente vantaggio economico del primo sia di particolare entità. (Fattispecie relativa a rapporto di agenzia definito con transazione stipulata sotto la minaccia, proveniente dalla società preponente, di recesso dal rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)