diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16519 del 21/08/2004 (Rv. 576058 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI | Direttore amministrativo - Rapporto di lavoro di tipo privatistico - Natura autonoma - Necessità - Fondamento - Possibilità di costituzione di rapporto di lavoro subordinato - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576058-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (applicabile "ratione temporis"), e come successivamente ribadito dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il rapporto di lavoro del direttore amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che, al pari di quello del direttore generale e del direttore sanitario, che deve essere regolato da contratto di diritto privato, non può essere altro che di lavoro autonomo, avendo il legislatore espresso un'opzione per un modello di rapporto diverso da quello di pubblico impiego, rimarcando così l'assenza di inserimento organico del lavoratore nell'organizzazione dell'ente finalizzata alla sburocratizzazione delle strutture apicali delle AUSL, e, non contenendo il predetto decreto legislativo n. 502 del 1992 alcuna norma che contraddica alla definizione legislativa, deve escludersi la possibilità di costituzione di rapporti di lavoro subordinato che, se stipulati, sarebbero invalidi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)