Sez. U, Sentenza n. 456 del 20/06/2000 (Rv. 537765 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI | Azienda sanitaria locale - Direttore sanitario - Rapporto di lavoro autonomo di diritto privato - Sussistenza - Decadenza per gravi motivi disposta dal direttore generale - Discrezionalità amministrativa - Configurabilità - Esclusione - Giudizio relativo - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI
La controversia relativa alla decadenza dall'incarico del direttore sanitario di un'azienda sanitaria locale disposta dal direttore generale della medesima azienda per gravi motivi, a norma dell'art. 3, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, nel testo anteriore alla novellazione di cui all'art. 3 del D.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il direttore sanitario, così come il direttore generale e il direttore amministrativo, instaura con l'azienda sanitaria un rapporto di lavoro autonomo regolato da un contratto di diritto privato e la decadenza per gravi motivi trova il suo fondamento in specifiche inadempienze, valutabili nell'ambito di detto rapporto paritetico di diritto privato, senza possibilità di un apprezzamento discrezionale dei risultati ottenuti, e coinvolge quindi posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)