Sez. U, Sentenza n. 114 del 10/03/1999 (Rv. 523982 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI | Direttore sanitario di azienda sanitaria locale - Rapporto di lavoro privatistico ex art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 - Revoca dell'incarico per svolgimento di attività incompatibile - Esercizio di poteri pubblicistici discrezionali - Esclusione - Potere operante su piano paritetico - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria per la controversia relativa - Fattispecie anteriore al 1 luglio 1998.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI
La controversia con cui il direttore amministrativo di un'azienda sanitaria locale impugni l'atto con cui l'incarico gli sia stato revocato a causa dell'allegato svolgimento di attività incompatibili, e chieda il risarcimento dei danni consequenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla natura privatistica del contratto di lavoro di durata quinquennale, stipulato a norma dell'art. 3, comma sesto del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e della causale delle risoluzione presupponente non già l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali - come quelli inerenti alla conferma o risoluzione dell'incarico al termine del primo anno dalla nomina, sulla base dei risultati amministrativi e di gestione, ai sensi dell'art. 1, comma sesto del D.L. 27 luglio 1994 n. 512 - ma l'esercizio di un potere operante su un piano paritetico e basato sull'accertamento di specifici inadempimenti, che dà luogo non ad interessi legittimi ma a veri e propri diritti soggettivi. (Fattispecie anteriore al 1 luglio 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 27/07/1994 num. 512 art. 1, Legge 17/10/1994 num. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)