Sez. 1, Sentenza n. 40232 del 24/06/2016 Cc. (dep. 27/09/2016) Rv. 268246 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo ai sensi dell'art. 35 bis ord. pen. - Provvedimento del Magistrato di Sorveglianza - Dichiarazione di inammissibilità "de plano" - Presupposti - Genericità della richiesta - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente inammissibile (e come tale può essere dichiarata "de plano" dal Magistrato di sorveglianza) la domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 35 ter e 69, comma sesto, ord. pen., con la quale l'interessato si limiti a chiedere l'applicazione dell'istituto senza indicare il fatto materiale che sorregge la domanda e le relative violazioni dell'art. 3 CEDU che ritenga di aver subito e gli istituti penitenziari in cui le stesse si siano verificate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del Magistarto di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, con la quale il detenuto, pur indicando determinati periodi di detenzione, si era limitato alla mera affermazione d'una condizione di restrizione non conforme al regime convenzionale, per la quale invocava l'applicazione dei rimedi riparatori).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)