Sez. 1, Sentenza n. 13573 del 04/02/2009 Cc. (dep. 27/03/2009) Rv. 243142 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Giudice onorario di tribunale - Competenza penale - Trattazione di procedimento diverso da quelli indicati nell'art. 550 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE
La trattazione, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'articolo 43-bis, comma terzo, lett. b), dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), e cioè riferito a reati non previsti nell'articolo 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Fattispecie relativa a convalida d'arresto ed emissione di misura cautelare della custodia in carcere disposte da tribunale in composizione monocratica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)