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Sez. 4, Sentenza n. 41988 del 15/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 235544 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Giudice onorario di tribunale - Competenza penale - Trattazione di procedimento penale diverso da quelli indicati nell'art. 550 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235544-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE

La trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'articolo 43 bis, comma terzo lett. b), dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), e cioè riferito a reati non previsti nell'articolo 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce, come si evince dalla sua formulazione letterale, un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Sulla base di queste premesse è stato rigettato il ricorso prospettato sostenendosi la nullità della sentenza per essere stato tenuto il giudizio di appello, avverso la sentenza di primo grado emessa da un giudice di pace, da un giudice onorario, pur trattandosi di procedimento non ricompreso tra quelli previsti dall'articolo 550 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 bis com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)