Sez. 1, Sentenza n. 656 del 20/01/1993 (Rv. 480355 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - Comunicazioni e notificazioni | Conclusioni del P. M. - Notifica agli avvocati delle parti - Necessità - Esclusione - Presentazione di successive memorie da parte dei predetti - Inammissibilità.
Competenza civile - Regolamento di competenza - Comunicazioni e notificazioni
Nel procedimento di regolamento di competenza, compiutamente regolato dall'art. 47 cod. proc. civ., non trova applicazione l'art. 375, secondo comma, stesso codice, con la conseguenza che le conclusioni del P.M. non devono essere notificate agli avvocati delle parti e che questi ultimi non hanno facoltà di presentare successive memorie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)