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Sez. L, Sentenza n. 1312 del 07/02/1998 (Rv. 512389 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA - Licenziamento intimato alla lavoratrice madre - Nullità | Conseguenze - Risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512389-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - GRAVIDANZA - Licenziamento intimato alla lavoratrice madre - Nullità

Il licenziamento intimato nei confronti della lavoratrice madre in violazione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 è affetto da nullità, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi mai interrotto e che la lavoratrice ha diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., senza che invece possa trovare applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)