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Sez. 3, Sentenza n. 11087 del 10/10/1992 (Rv. 478858 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita - Limitazione ex art. 7 comma secondo n. 2 della legge n. 817 del 1971 - Stabile presenza della impresa agricola del coltivatore diretto sul fondo posto in vendita - Necessità - Rinuncia alla proroga legale del contratto agrario da parte dell'affittuario coltivatore diretto del fondo posto in vendita - Diritto di prelazione e riscatto del proprietario del terreno confinante - Limitazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478858-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

L'art. 7 comma secondo n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, nella parte in cui limita il diritto di prelazione e riscatto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita ai soli casi in cui non siano in tale fondo insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, si riferisce solo alle situazioni di stabile presenza, in forza di contratto di durata indefinita, della impresa agricola del coltivatore diretto nel fondo posto in vendita e non anche alle situazioni di semplice materiale e precaria esistenza di affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti, nelle quali manca l'esigenza di garanzia della continuità dell'azienda agricola già esistente e radicata e dell'indirizzo professionale degli imprenditori agricoli, in funzione della quale il legislatore ha ritenuto di sacrificare, limitandone la tutela, l'interesse al conglobamento dei fondi limitrofi che è alla base del diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante. La predetta limitazione non è pertanto operante, e non esclude, quindi, il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, nel caso in cui l'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante, coltivatore diretto del fondo posto in vendita, abbia rinunciato alla proroga legale del contratto agrario impegnandosi a rilasciare il terreno in un tempo che, in relazione all'importanza dell'azienda ed alla natura dell'attività produttiva svolta, sia idoneo a consentire l'ordinata e graduale cessazione dell'impresa perché tale rinuncia e tale impegno, anche se il rilascio del terreno sia stato convenuto per una data posteriore alla stipula del contratto di vendita, fanno venire meno il carattere di stabilità dell'insediamento, nel terreno, dell'impresa agricola.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)