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Sez. 2, Sentenza n. 797 del 06/02/1979 (Rv. 396975 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - RITO ORDINARIO - NECESSITA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*
Stato
decisa il 1979-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396975-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - RITO ORDINARIO - NECESSITA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - NATURA - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*

Per l'applicabilita dello speciale procedimento previsto dagli art 29 e seguenti della legge 13 giugno 1942 n 794, sugli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, e necessaria la mancata contestazione del rapporto professionale da parte del presunto cliente. Pertanto, in caso di contestazione sul punto, il procedimento speciale si trasforma in ordinario giudizio di cognizione e l'ordinanza, eventualmente emessa dal giudice nell'erronea applicazione della procedura speciale, ha natura di sentenza, impugnabile con l'appello. (Conf 953/75, mass n 374342; (Conf 693/73, mass n 362865; (Conf 215/70, mass n 345026).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)