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Sez. L, Sentenza n. 7601 del 23/12/1983 (Rv. 432213 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE DELL'ASSICURATO - CONTESTAZIONI DELL'ASSICURATO - CONTROVERSIA RELATIVA - ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTO MIGLIORAMENTO - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432213-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI FISICHE DELL'ASSICURATO - CONTESTAZIONI DELL'ASSICURATO - CONTROVERSIA RELATIVA - ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTO MIGLIORAMENTO - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*

Il provvedimento con cui l'INPS, dopo la concessione della pensione d'Invalidità, sopprima la medesima con effetto ex nunc, per sopravvenuto miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato, integra non già un "annullamento" (atto che è efficace ex tunc e consente il recupero, sia pure entro certi limiti, delle erogazioni effettuate) bensì una "revoca" in senso proprio, con la conseguenza che, nella controversia promossa dall'assicurato avverso tale provvedimento, contestandone la legittimità per carenza del suo presupposto, il giudice deve procedere al motivato suo accertamento con la verificazione dell'affermato miglioramento rispetto alle condizioni dell'assicurato che avevano determinato la originaria concessione della pensione, senza che possa rilevare la natura amministrativa o giudiziaria) della procedura adottata per questa. (V 343/81, mass n 410802; (V 2178/80, mass n 405844).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)