Sez. 1, Sentenza n. 8317 del 01/09/1997 (Rv. 507410 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE | Esecuzione - Mezzi - Alternativi - Forma coattiva diretta a mezzo ufficiale giudiziario ovvero procedura ordinaria di esecuzione - Scelta - Conseguenze in tema di competenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE
In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti, l'ordinanza del presidente del tribunale o del giudice istruttore in un processo di separazione personale tra coniugi attributiva, ad uno di essi, del diritto di abitare la casa familiare deve ritenersi soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve (a mezzo del competente ufficiale giudiziario), ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata, con la conseguenza che, nella prima ipotesi, giudice competente per l'esecuzione sarà quello che ha emesso il provvedimento (ovvero quello competente per il merito, se risulti iniziato il relativo giudizio), mentre, nella seconda, la competenza si radica in capo al giudice dell'esecuzione, secondo le regole ordinarie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 189 com. 1, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 189 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)