Sez. 2, Sentenza n. 6101 del 01/06/1993 (Rv. 482608 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere | Disciplina dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 che ha introdotto l'art. 41 "quinquies" della legge n. 1150 del 1942 - Portata precettiva - Distacco tra edifici vicini - Distanza dal confine - Rilevanza con riferimento alla comunione forzosa del muro che non è sul confine - Incidenza sull'esercizio del diritto di prevenzione - Esclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere
L'art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha introdotto l'art. 41 "quinquies" legge 17 agosto 1942 n. 1150, che stabilisce (comma primo, lett. c) il distacco tra edifici vicini in misura non inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire, sebbene debba intendersi nel senso della sua idoneità a prescrivere anche l'osservanza di una distanza dal confine in misura pari alla metà di tale distacco, rileva in questa sua portata precettiva con esclusivo riguardo all'ipotesi in cui, essendo chiesta la comunione forzosa del muro che non è sul confine, si debba stabilire se ricorrano le relative condizioni di distanza, ma non incide, di conseguenza, sull'esercizio del diritto di prevenzione a norma dell'art. 875 cod. civ.. Pertanto, il preveniente conserva il potere, a norma dell'art. 875 cit., di costruire anche sul confine, imponendo al costruttore prevenuto, il quale non possa o non voglia chiedere la comunione forzosa del muro che non è sul confine, di osservare il distacco minimo dall'edificio del primo, anche se questo disti dal confine meno della metà di tale distacco, né in alternativa alla comunione forzosa egli può esigere del preveniente la demolizione di quella parte del fabbricato che si trovi ad una distanza dal confine minore della metà del distacco obbligatorio fra edifici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)