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Sez. U, Sentenza n. 11489 del 01/08/2002 (Rv. 556542 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Operatività nelle ipotesi soggette alla disciplina dell'art. 41 - quinquies legge urbanistica del 1942, introdotto dall'art. 17 della legge "ponte" n. 765 del 1967 - Sussistenza - Conseguenze - Facoltà del vicino di chiedere la comunione forzosa del muro del preveniente a distanza illegale - Allo scopo di costruirvi contro - "Ex" art. 875 cod. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556542-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

In tema di distanze tra edifici, il principio codicistico della prevenzione non è incompatibile con la disciplina sulle distanze tra fabbricati vicini dettata dall'art. 41 - quinquies, primo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765); ne deriva, pertanto, che, quando il fabbricato del preveniente si trovi a una distanza dal confine inferiore alla metà del distacco tra fabbricati prescritto dalla citata norma speciale, il prevenuto ha, ai sensi dell'art. 875 cod. civ., la facoltà di chiedere la comunione forzosa del muro allo scopo di costruirvi contro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)