Sez. L, Sentenza n. 924 del 26/01/1995 (Rv. 489977 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Accertamenti di fatto richiesti dalla nuova situazione di diritto obiettivo, non necessari alla stregua della precedente disciplina - Compimento da parte del giudice del merito e, quindi, di quello di rinvio dalla Cassazione - Obbligatorietà.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
I mutamenti normativi prodotti da pronuncie d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impongono - in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione - la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della "regula iuris" risultante dalle decisioni anzidette; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla pronuncia caducatoria della Corte Costituzionale (nella specie, n.240 del 1994, in tema di cd. cristallizzazione) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)