Sez. L, Sentenza n. 10252 del 28/09/1995 (Rv. 494133 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Disciplinari - Legittimità - Condizione - Previsione nella contrattazioni collettive - Contrasto con il diritto di sanzioni con effetti definitivi - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Il trasferimento disciplinare è legittimo sempre che esso sia previsto come tale dalla contrattazione collettiva, non potendo, in caso contrario, il datore di lavoro sanzionare l'inadempimento del lavoratore col suo trasferimento, atteso che il potere disciplinare deve essere esercitato nel rispetto degli obblighi di predeterminazione e di tipicità previsti dal quinto comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300; la previsione contrattuale di tale tipo di trasferimento - che risponde, da un lato, all'interesse del datore di lavoro a non disperdere la professionalità del proprio dipendente, e, dall'altro, all'interesse delle associazioni sindacali di determinare una ulteriore graduazione della sanzione disciplinare, consentendo così di non privare del lavoro un dipendente che ha commesso fatti per i quali non vi sarebbe altra possibilità che l'irrogazione del licenziamento - non si pone in contrasto con il divieto, sanzionato dal quarto comma del citato art. 7, di sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, atteso che il trasferimento non modifica definitivamente il rapporto di lavoro, e neanche il contenuto qualitativo e professionale della prestazione svolta, incidendo invece soltanto sul luogo del suo svolgimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)