Sez. L, Sentenza n. 11233 del 21/11/1990 (Rv. 469845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI - DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TRASFERIMENTO DISCIPLINARE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI - DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TRASFERIMENTO DISCIPLINARE - AMMISSIBILITÀ.*
La sanzione del trasferimento disciplinare, malgrado le previsioni del quarto comma dell'art. 7 statuto lavoratori e dell'ultimo comma dell'art. 2103 cod. civ., può essere introdotta dalle parti sociali, nell'Esercizio dell'autonomia collettiva, per consentire un'ulteriore graduazione dei provvedimenti disciplinari in ordine a fatti che altrimenti sarebbero sanzionabili con il licenziamento; infatti - a parte il rilievo circa la non irriversibilità (ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 7) del detto trasferimento - deve considerarsi che, mentre il divieto d'irrogazione di "sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro", sancito dal quarto comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, non si riferisce ai mutamenti del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, intendendo essenzialmente impedire la dequalificazione professionale per fini punitivi, la previsione collettiva del trasferimento disciplinare, implicando una correlazione di tale sanzione a comportamenti concretamente e preventivamente individuati come fattori di disordine organizzativo, tecnico e produttivo, non è contraria neppure alla norma di ordine pubblico di cui all'ultimo comma dell'art. 2103 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970). (V 3811/90, mass n 467053; (V 5339/87, mass n 453919; (V 4747/86, mass n 447450; (V 722/84, mass n 432982).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)