Sez. L, Sentenza n. 364 del 14/01/1999 (Rv. 522308 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI | Requisiti di appartenenza alla relativa categoria - Rinvio ai contratti collettivi - Difetto dei relativi presupposti - Diritto alla qualifica di quadro - Esclusione - Fattispecie relativa a lavoratore delle Ferrovie dello Stato preposto ad un impianto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - QUADRI
Poiché, a norma dell'art. 2 della legge n. 190 del 1985, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva, non può pretendere il riconoscimento di tale categoria il lavoratore che non abbia titolo per l'inquadramento nei livelli di classificazione del personale che, secondo la contrattazione collettiva del settore, comportano la qualificazione come quadro. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso - in riferimento alla norma contrattuale collettiva per il personale delle Ferrovie dello Stato, richiedente, per la qualifica di quadro, un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, e una responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di impianti di rilevante importanza, con discrezionalità di poteri propri o delegati - il diritto alla qualifica di quadro da parte del lavoratore preposto al traffico di una linea secondaria, come quella Pescara Porta Nuova - S. Giovanni Teatino - Chieti).
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1985 num. 190 art. 2, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)