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Sez. 2, Sentenza n. 1684 del 11/06/1973 (Rv. 364598 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364598-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RISARCIMENTO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

Il termine di prescrizione dell'Azione di risarcimento dei danni a favore del lavoratore prevista dall'art 2116, comma secondo, cod civ per mancato od irregolare versamento dei contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza, inizia a decorrere - coincida o meno tale momento con la cessazione del rapporto di lavoro - dal momento in cui l' istituto previdenziale abbia negato in tutto o in parte la pensione per la mancata corresponsione della prestazione previdenziale o per una corresponsione in misura inferiore a quella spettante. (V 1304/71, mass n 351502; 3001/68, mass n 335839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)