Sez. L, Sentenza n. 996 del 19/01/2005 (Rv. 579273 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Licenziamento individuale intimato oralmente o senza il rispetto dell'art. 7 l. n. 300 del 1970 - Conseguenze - Inefficacia - Usufruibilità della tutela reale e del risarcimento del danno.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel caso di licenziamento individuale intimato nell'ambito di operatività della tutela reale predisposta dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, sia il licenziamento intimato oralmente che il licenziamento intimato senza il rispetto delle garanzie procedimentali fissate dall'art. 7 della medesima legge sono privi di efficacia e in relazione ad essi il lavoratore può pretendere la reintegrazione nel posto di lavoro (o l'indennità sostitutiva di essa) e il risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)