Sez. 5, Sentenza n. 25470 del 16/04/2009 Ud. (dep. 18/06/2009) Rv. 243898 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005 - Norme transitorie - Pendenza del processo in grado di appello - Sentenza di condanna di primo grado.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, che deve ritenersi intervenuta con la lettura del dispositivo (cfr. sent. Corte cost. n. 393 del 2006).
Riferimenti normativi: Legge 12/05/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)