Sez. 3, Sentenza n. 19442 del 06/12/2012 Ud. (dep. 06/05/2013) Rv. 255889 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Supporti privi del contrassegno Siae - Mancata comunicazione della "regola tecnica" alla Commissione Europea - Inopponibilità ai privati della normativa - Conseguenze - Assoluzione perché il fatto non sussiste.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae (di cui all'art. 171 ter lett. d), l. n. 633 del 1941), l'inopponibilità nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/189/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente con la formula "il fatto non sussiste".
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)