Sez. 3, Sentenza n. 23678 del 25/02/2016 Ud. (dep. 08/06/2016) Rv. 267347 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Integrazione dei reati relativi a supporti privi di contrassegno Siae - Mancata comunicazione della "regola tecnica" alla Commissione UE - Vanificazione dei soli reati caratterizzati dalla mancanza del contrassegno - Sopravvenuta entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31 - Rilevanza per i fatti commessi antecedentemente - Esclusione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di protezione penale del diritto di autore, l'inopponibilità derivante dalla mancata comunicazione alla Commissione UE della regola tecnica riguardante l'apposizione del contrassegno SIAE, comporta il venir meno delle sole fattispecie criminose che ne prevedono la mancanza quale elemento costitutivo, e vale per tutti i reati commessi sino al 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, con cui è stato approvato il testo definitivo della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione n. 2008/0162/I.
Riferimenti normativi: Legge 11/04/1941 num. 633 CORTE COST., Legge 11/04/1941 num. 633 art. 171 com. 2 CORTE COST., Legge 11/04/1941 num. 633 art. 171 com. 3 n. 1 CORTE COST., DPCM 23/02/2009
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)