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Sez. 3, Sentenza n. 1073 del 19/11/2009 Ud. (dep. 13/01/2010) Rv. 245758 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae - Vendita e detenzione per scopo commerciale - Mancata comunicazione alla Commissione della regola tecnica - Inopponibilità ai privati - Conseguenze - Assoluzione per insussistenza del fatto.
Stato
decisa il 2009-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245758-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

In tema di diritto d'autore, l'inopponibilità nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del contrassegno Siae quale effetto della mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/189/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente con la formula " il fatto non sussiste", oltre che dalle condotte illecite di cui all'art. 171 ter lett. d), L. n. 633 del 1941, riguardanti i supporti audio e video privi di contrassegno Siae, anche dalle condotte di distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale dei programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati di cui all'art. 171 bis, primo comma, L. n. 633 del 1941.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)