Sez. 3, Sentenza n. 34553 del 24/06/2008 Ud. (dep. 03/09/2008) Rv. 240791 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Reati relativi a supporti privi del contrassegno Siae - Mancata comunicazione della "regola tecnica" alla Commissione Europea - Inopponibilità ai privati della normativa - Conseguenze - Assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, l'inopponibilità nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/179/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente con la formula " il fatto non è previsto dalla legge come reato". (La Corte ha osservato in motivazione che tale formula, a differenza di quella di assoluzione "perché il fatto non sussiste", meglio asseconda l'esigenza di salvaguardare il rispetto del principio di effettività della norma comunitaria, rendendo, l'inottemperanza alla predetta direttiva, inefficaci "ab origine" le disposizioni sanzionatorie in oggetto). (Conf. sez. III, n. 34562 del 2008, non massimata).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 16/11/1994 num. 685 art. 17, Legge 18/08/2000 num. 248 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)