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Sez. 1, Sentenza n. 5760 del 20/11/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212443 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Attualità - È implicita nell'appartenenza ad associazione mafiosa - Conseguenze in tema di motivazione del provvedimento di prevenzione.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212443-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa. Ed invero la pericolosità - che, per essere tale, deve essere necessariamente attuale - è espressamente richiesta solo dall'art. 3, comma primo, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e non anche dagli artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575, i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure anzidette a chi semplicemente sia indiziato di appartenere alle menzionate associazioni criminose. Ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta ultima condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)