Sez. 5, Sentenza n. 31881 del 05/06/2002 Cc. (dep. 25/09/2002) Rv. 223010 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Valutazione di attuale pericolosità del proposto - Applicabilità della presunzione di cui all'art. 275 comma terzo cod. proc. pen. - Esclusione - Motivazione espressa circa gli elementi che documentano in positivo l'attuale pericolosità del proposto - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone indiziate dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l'accertamento della pericolosità del proposto non può essere condotto secondo la presunzione delineata dal comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen., ma postula la ricerca e l'indicazione di elementi idonei a documentare positivamente la condizione di attuale pericolosità dell'interessato. (In motivazione la Corte ha evidenziato la natura eccezionale del meccanismo presuntivo sul terreno della prova penale, tale da escluderne ogni estensione analogica, e posto in luce le differenze tra presupposti e meccanismi applicativi del trattamento cautelare e delle misure di prevenzione per i casi di ritenuta appartenenza ad associazioni mafiose).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)