Sez. L, Sentenza n. 3640 del 26/05/1983 (Rv. 428528 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - "NOMEN IURIS" ASSEGNATO DALLE PARTI AL CONTRATTO - RILEVANZA SUSSIDIARIA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ACCERTAMENTO - "NOMEN IURIS" ASSEGNATO DALLE PARTI AL CONTRATTO - RILEVANZA SUSSIDIARIA - LIMITI.*
Il rapporto di lavoro autonomo e quello di lavoro subordinato si distinguono per avere ad oggetto: l'uno la prestazione al committente del risultato di un'attività del lavoratore da questo conseguito attraverso l'Esercizio dell'impresa e con rischio economico proprio; l'altro, la prestazione dell'opera del lavoratore in funzione di collaborazione (intesa come apporto diretto al perseguimento dei fini dell'impresa del datore di lavoro e non come apporto indiretto attuato per mezzo di una organizzazione imprenditoriale, sia pure embrionale, facente capo al lavoratore) ed in funzione di subordinazione rispetto allo stesso datore di lavoro nonché con assunzione da parte di questo del rischio del risultato. Altri elementi, quali in nomen iuris usato dalle parti e le forme o i modi di corresponsione del compenso, rivestono, invece, importanza meramente sussidiaria ai fini della suddetta distinzione, rispetto alla quale non è determinante neppure la natura delle prestazioni, ben potendo verificarsi obiettiva identità delle stesse in esecuzione di rapporti di diversa specie. (V 6610/81, mass n 417465; (V 5290/81, mass n 416045; (V 978/79, mass n 397169; (V 245/77, mass n 383772).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)