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Sez. 5, Sentenza n. 2899 del 27/02/2002 (Rv. 552636 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - IN GENERE | Socio di società di persone - Reddito di partecipazione agli utili - Reddito proprio del contribuente a fini IRPEF - Configurabilità - Rinviata percezione degli utili da parte del socio medesimo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552636-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - IN GENERE

Il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'I.R.P.E.F., reddito proprio del contribuente (al quale è imputato sulla base di una presunzione di effettiva percezione), e non della società, senza che rilevi in contrario la eventuale circostanza che egli non abbia ancora percepito, rimanendone peraltro creditore, gli utili ai quali, a norma dell'art. 2262 cod. civ., ha diritto, per aver rinviato ad altro esercizio l'esazione del credito, o per aver reinvestito gli utili medesimi in attività sociali o per qualsiasi altra ragione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)