Sez. L, Sentenza n. 2014 del 12/03/1996 (Rv. 496298 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione del rapporto effettuata dal giudice "a quo" - Rilevanza prevalente rispetto al procedimento adottato - Fattispecie in tema errata indicazione del pretore quale "giudice del lavoro" in sentenza su opposizione a provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
La determinazione del mezzo di impugnazione ammissibile contro una determinata sentenza va effettuata sulla base della qualificazione del rapporto controverso compiuta dal giudice "a quo", piuttosto che in relazione al tipo di procedimento adottato dal medesimo giudice. (Nella specie la S.C. sulla base di tale principio ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto contro sentenza pronunciata in un giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di norme sul collocamento, nonostante l'indicazione nell'epigrafe della sentenza - erronea, smentita dalla motivazione e in contrasto con il procedimento effettivamente osservato - del giudice quale "pretore del lavoro" e della causa come di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)