Sez. 3, Sentenza n. 5764 del 01/07/1987 (Rv. 454169 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DI UNA GRU DA PARTE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA - INCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DI UNA GRU DA PARTE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA - INCLUSIONE.*
Per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, debbono intendersi quelle che sono qualificate tali dalle norme speciali contro gli infortuni sul lavoro e, altresì, quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura ancorché trattasi di attività di carattere tecnico svolta da enti pubblici. Pertanto, deve ritenersi pericolosa l'attività di Esercizio di una gru da parte del consorzio autonomo del porto di Genova (che è un ente pubblico economico) perché tale definita sia dalla normativa emanata dallo stesso consorzio, sia dall'art. 1 del T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965. (V 1394/83, mass n 426210; (V 908/83, mass n 425666; (V 4110/78, mass n 393727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)