Sez. 3, Sentenza n. 1394 del 23/02/1983 (Rv. 426210 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - FATTISPECIE - CONFIGURABILITÀ - LIMITAZIONI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - FATTISPECIE - CONFIGURABILITÀ - LIMITAZIONI.*
Per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, debbono intendersi quelle che sono qualificate tali dalla legge di P.S. o da altre norme speciali (come quelle contro gli infortuni sul lavoro) ed altresì quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura. Pertanto, restano escluse dalla previsione di detta norma le attività non pericolose in sè, ma in cui la pericolosità insorga per errori o colpe nell'uso dei mezzi adoperati. (V 542/82, mass n 418254; (V 1155/79, mass n 397365; (Conf 4110/78, mass n 393727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)