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Sez. 3, Sentenza n. 1394 del 23/02/1983 (Rv. 426210 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - FATTISPECIE - CONFIGURABILITÀ - LIMITAZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426210-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - FATTISPECIE - CONFIGURABILITÀ - LIMITAZIONI.*

Per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, debbono intendersi quelle che sono qualificate tali dalla legge di P.S. o da altre norme speciali (come quelle contro gli infortuni sul lavoro) ed altresì quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura. Pertanto, restano escluse dalla previsione di detta norma le attività non pericolose in sè, ma in cui la pericolosità insorga per errori o colpe nell'uso dei mezzi adoperati. (V 542/82, mass n 418254; (V 1155/79, mass n 397365; (Conf 4110/78, mass n 393727).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)